Perdite su crediti, nuovi criteri di deducibilità dal 2015
La disciplina della deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle perdite su crediti è stabilita dall’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dall’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015, ovvero dall’anno 2015 nel caso dei contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare. Rimane confermato che le perdite su crediti costituiscono un componente negativo fiscalmente rilevante se risultano da elementi certi e precisi, salvi alcuni casi specifici (parte dei quali individuati appunto dal predetto Decreto). Si tratta delle perdite su crediti di importo modesto e la cui scadenza sia decorsa da almeno sei mesi, oppure per i quali è prescritto il diritto alla riscossione: la medesima deroga è riconosciuta, nell’ipotesi di cancellazione dei crediti iscritti in bilancio a causa di eventi estintivi. Al di fuori di tali fattispecie, è comunque ammessa ladeducibilità immediata, ovvero senza fornire ulteriori prove, se il debitore si trova in una delle seguenti situazioni:
· è assoggettato ad una procedura concorsuale italiana (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore);
· ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942;
· ha adottato un piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L. fall., iscritto presso il registro delle imprese (novità dall’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015);
· è assoggettato ad una procedura estera equivalente prevista in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (novità dall’art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015).
Alla luce del suddetto ordine, così come riportato nell’art. 101, co. 5, del TUIR, si deve ritenere che il concetto di “equivalenza estera” non sia riferito esclusivamente alle procedure concorsuali italiane, ma anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato di risanamento. Per quanto concerne, invece, la nozione di “Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni”, si potrebbe fare riferimento al D.M. 27.4.2015, emanato a norma dell’art. 1, co. 678, della Legge n. 190/2014.
L’art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015 ha, inoltre, aggiunto il co. 5-bis dell’art. 101 del D.P.R. n. 917/1986, stabilendo una specifica regola di deducibilità applicabile ai crediti di modesta entità oppure a quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali italiane, o estere equivalenti, o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o pubblicato, presso il registro delle imprese, un piano attestato di risanamento: la deduzione della perdita sui crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora tale iscrizione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.