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Patent Box
17/12/2015

Patent Box

Oggetto: Regime di tassazione agevolata  (“Patent box”)  per favorire lo sviluppo della proprietà intellettuale (marchi,  brevetti e opere d’ingegno)

 

PREMESSA

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il “Patent box”, un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla concessione in uso di beni immateriali (intangibles).

Il decreto del 30 luglio 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione e quindi anche l’impatto effettivo dell’agevolazione, indicando tra i beni immateriali oggetto di agevolazione :

 · opere dell’ingegno (software coperto da copyright);

· brevetti industriali;

· marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, che siano registrati o in corso di registrazione, funzionalmente equiparabili ai brevetti(marchi che richiedono il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo);

·     Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

 · processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

 

(Sono conseguentemente esclusi dal regime agevolato i marchi commerciali, know-how e altri beni immateriali giuridicamente tutelabili)

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire del regime opzionale di tassazione agevolata tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa ovvero Società di capitali, Società di persone, Imprese individuali e Stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi rientranti nella white list, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

 

 

 

AGEVOLAZIONI

Il regime opzionale di tassazione agevolata, che opererà nei prossimi cinque periodi di imposta (in modo irrevocabile e rinnovabile), prevede una percentuale di detassazione per i redditi:

- Derivanti dalla concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali, in tal caso l'agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione dei canoni derivanti dalla concessione in uso di tali beni al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti connessi.

 

- Derivanti, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, dall’utilizzo degli stessi: In questo caso la detassazione del reddito agevolabile sarà pari:

a)     al 30% nel 2015;

b)    al 40% nel 2016;

c)     al 50% a partire dal 2017.

 

 

Il reddito agevolabile sarà inoltre individuato in base al seguente rapporto:

 

Costi qualificati

                                 X         Redditi derivanti        =   Reddito agevolabile

                                           dal bene immateriale      

Costi complessivi

 

Per costi qualificati si intende i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività   mentre per costi complessivi si intende i costi complessivi sostenuti per produrre i suddetti beni.

Nelle ipotesi di utilizzo diretto, il reddito deve essere determinato sulla base di un accordo di ruling internazionale con l’Agenzia delle Entrate con il quale saranno precisate le componenti positive e negative.

 

Lo schema di decreto tutt’oggi alla firma del consiglio dei ministri prevede che ai fini del calcolo dell’agevolazione per i marchi, rilevano anche  le attività di presentazione, comunicazione e promozione (trade marketing, pubblicità istituzionale e marketing strategico) che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dell’immateriale.

L’attuale schema di decreto limita l’agevolazione ai marchi registrati o in corso di registrazione e fra le opere d’ingegno include espressamente il software protetto da copyright.

 

L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltreché per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap.

 

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Per usufruire del regime di tassazione agevolata è richiesto l’esercizio di una opzione, esercitabile dal 2015, valida ed irrevocabile per 5 anni.

La piena operatività del regime di patent box è subordinata all’approvazione delle relative disposizioni attuative.