Queste le conclusioni cui è approdata la Corte di Giustizia UE nella presente pronuncia, resa all’esito di un rinvio pregiudiziale, nell’ambito di una controversia promossa dai dipendenti di una società che si è rifiutata di considerare “orario di lavoro” il “tempo di spostamento domicilio-clienti”.
Più nel dettaglio, i lavoratori in questione disponevano ciascuno di un veicolo di servizio per spostarsi quotidianamente dal loro domicilio ai luoghi dove effettuare le operazioni di installazione o manutenzione di sistemi di sicurezza, per poi ritornare al loro domicilio alla fine della giornata.
Il giudice del rinvio spagnolo ha considerato che il tempo di spostamento domicilio-clienti non rientra nell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, dello Statuto dei lavoratori, eccetto che per la categoria di lavoratori mobili del settore dei trasporti terrestri, per la quale “il legislatore nazionale sembra aver ritenuto che il loro posto di lavoro si trovi nel loro veicolo, di modo che qualsiasi tempo di spostamento viene considerato come orario di lavoro”. Pertanto, tale giudice si è chiesto se la situazione dei lavoratori di cui al procedimento principale possa essere ritenuta analoga a quella dei lavoratori mobili di tale settore.
Secondo detto giudice, infatti, il fatto che i lavoratori di cui al procedimento principale vengano informati del tragitto da percorrere e dei servizi particolari che devono fornire ai clienti qualche ora prima del loro appuntamento per mezzo del loro telefono cellulare comporta che tali lavoratori non abbiano più la facoltà di adeguare la loro vita privata e il loro luogo di residenza in funzione della prossimità al luogo di lavoro.
La Corte di Giustizia UE, nel pronunciarsi, ha considerato che la direttiva in materia di orario di lavoro include in tale nozione qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. In sostanza, il lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
Nella fattispecie, gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono senz’altro lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche loro affidate.
Inoltre, in giudizio è emerso che durante il tempo di spostamento, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, risultando pertanto “a disposizione del datore di lavoro”, che, in conclusione, non potrà considerare riposo “il tempo di spostamento domicilio-cliente”.