whatsapp
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
07/10/2015

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una facoltà riservata ai soggetti che effettuano leoperazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, le cessioni di beni poste in essere da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.
I suddetti contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2017, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e credito – dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. A questo proposito, si ricordano le disposizioni introdotte dall’art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la facoltà per tutti i soggetti passivi Iva di comunicare quotidianamente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati analitici di tutte le fatture e delle relative rettifiche, nonché “l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate non soggette a fatturazione”. A tale fine, è necessario che il contribuente adegui il proprio registratore di cassa con hardware e software idonei, oppure acquisti un nuovo strumento in grado di espletare le funzioni di memorizzazione e trasmissione.
L’opzione contemplata dall’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha effetto dall’inizio dell’anno in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. L’ultimo periodo della disposizione precisa altresì che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 24, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972: sul punto, si ricorda che quest’ultima disposizione prevede che gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate possano annotare, con riferimento alle operazioni imponibili, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e delle relative imposte – distintamente, a seconda dell’aliquota Iva applicabile – su un apposito registro, in alternativa a quello delle fatture di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Il successivo co. 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che, sempre a partire dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al co. 1 sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici: al fine dell’assolvimento di tale obbligo, un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrateindividuerà le soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori, e garantire – nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi – la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Tale atto dell’Amministrazione Finanziaria sarà emanato, sentite le Associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, istituiti in base alla decisione della Commissione Europea COM (2010) 8467, al fine di definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al co. 3: con il medesimo provvedimento saranno approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui ai co. 1 e 2. Ad esempio, potrebbe anche essere previsto l’uso di dispositivi mobili, oltre a quello dei registratori di cassa: i Pos potrebbero essere modificati, in modo da espletare anche le funzioni di memorizzazione, certificazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, sostituendo eventualmente i “bollettari madre-figlia” di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 633/1972.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal suddetto art. 2, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 127/2015 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, co. 1, della Legge n. 413/1991, e al D.P.R. n. 696/1996: resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, su richiesta del cliente. È, inoltre, riconosciuta al Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, la facoltà di individuare, mediante un apposito Decreto, le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
L’art. 2, co. 6, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce, infine, che ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal co. 1, e ai soggetti di cui al co. 2, si applicano – in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nell’ipotesi di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri – le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività).