whatsapp
Trasmissione telematica dei dati, incentivi all’opzione
12/10/2015

Trasmissione telematica dei dati, incentivi all’opzione

A norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui al precedente art. 1, co. 3, e – sussistendone i presupposti – sia di tale opzione che di quella di cui all’art. 2, co. 1, illustrate in precedenti commenti, viene meno l’obbligo di presentare la comunicazione “spesometro” (art. 21 del D.L. n. 78/2010) e “black list” (art. 1, co. 1, del D.L. n. 40/2010), nonché quella dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ai sensi dell’art. 7, co. 12, del D.P.R. n. 605/1973. Analogamente, sussiste l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, con assolvimento dell’Iva mediante autofattura (art. 16, lett. c), del D.M. 24 dicembre 1993), e – limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea – degli elenchi riepilogativi Intrastat (art. 50, co. 6, del D.L. n. 331/1993).
Inoltre, i termini di decadenza fissati dagli artt. 57, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 e 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 sono ridotti di un anno, limitatamente ai soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al ricorrere di tale ipotesi, la scadenza ordinaria – prevista per il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – è anticipata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione. Nel caso di omessa dichiarazione, peraltro, tale riduzione non troverebbe applicazione, in quanto disciplinata dal co. 2 dei suddetti articoli, che non sono stati richiamati dal D.Lgs. n. 127/2015, con l’effetto che rimarrebbe operativa l’ordinaria scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. I suddetti termini, ridotti oppure ordinari, dovrebbero altresì costituire la base di calcolo del raddoppio dei termini previsto in presenza di violazioni di rilevanza penale, denunciate all’autorità giudiziaria.
In presenza dei suddetti presupposti, è altresì stabilito che i rimborsi Iva previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti stabiliti dal co. 2, lett. a), b), c), d) ed e): a questo proposito, si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina l’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi Iva annuali e trimestrali, riservando tale diritto ai contribuenti individuati mediante appositi Decreti Ministeriali, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate. In particolare, l’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007 subordina il riconoscimento del rimborso prioritario alla sussistenza di alcuni specifici requisiti: esercizio dell’attività da almeno 3 anni; presentazione dell’istanza di rimborso per un ammontare annuo almeno pari ad euro 10.000 (nel caso del trimestre, euro 3.000) e, in ogni caso, per un importo non inferiore al 10% della somma complessiva dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni nel periodo di riferimento. Tali presupposti non sono, tuttavia, richiesti per l’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi derivanti dall’effettuazione di operazioni con il meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment), in virtù di quanto previsto dal D.M. 20 febbraio 2015.